Il Codice Etico dello Studio Notarile

Premessa

​Il presente Codice Etico (di seguito denominato “Codice” identifica i valori guida dello Studio Notai associati – Volpe/Russo (di seguito “Studio” e definisce il profilo etico-sociale che deve orientare l’operato di ogni partecipante al funzionamento dello stesso. I destinatari delle seguenti disposizioni sono i professionisti, i collaboratori ed i dipendenti dello Studio.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

  1. Il Codice reca i princìpi guida del comportamento di tutti coloro che operano presso lo Studio e specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza ed operosità da applicare.
  2. L’attività di tali soggetti deve essere conforme alla posizione di indipendenza propria dell’attività notarile, ai compiti di garanzia affidati ai notai, all’imparzialità dell’attività notarile nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.
  3. Il Codice si applica a tutti coloro che operano presso lo Studio sotto qualsiasi forma, a tempo pieno o a tempo parziale, in forma di lavoro subordinato o non subordinato, ai praticanti, ai consulenti e alle persone autorizzate a frequentare lo Studio per effettuare studi o ricerche (di seguito “Collaboratori” e, singolarmente, “Collaboratore”.
  4. Restano ferme le norme di legge e di deontologia applicabili ai notai alle quali i Collaboratori comunque devono conformarsi, per quanto di loro spettanza e competenza.

Art. 2 – Disposizioni generali

  1. I soggetti che operano presso lo Studio si impegnano a rispettare il Codice e a tenere una condotta ispirata ai princìpi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà.
  2. Gli stessi evitano ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o di regolamento o contenute nel Codice.
  3. I rapporti tra lo Studio ed i Collaboratori sono improntati a fiducia e cooperazione. Ciascun Collaboratore si adopera affinché le relazioni con i colleghi siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, conformando la propria attività e l’uso dei beni dello Studio a criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.
  4. Ciascun Collaboratore dedica al lavoro d’ufficio la giusta quantità di tempo e di impegno, evitando assenze o allontanamenti indebiti; inoltre limita ai casi di assoluta necessità l’eventuale uso per ragioni personali delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori, anche in caso di ricezione di comunicazioni.
  5. Nelle relazioni con l’esterno ogni Collaboratore si comporta in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte di tutti coloro che entrano in contatto con lo Studio; mostra cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico e cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

Art. 3 – Imparzialità

  1. I Collaboratori operano con imparzialità, evitano favoritismi e disparità di trattamento, si astengono dall’effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
  2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all’attività dello Studio, ciascun Collaboratore non assume impegni né enuncia promesse personali che possano condizionare l’adempimento dei doveri d’ufficio.
  3. I Collaboratori, fermo il diritto di associazione e di adesione a partiti politici e sindacati, comunicano ai titolari dello Studio l’adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura i cui interessi possano influenzare lo svolgimento delle funzioni d’ufficio.

Art. 4 – Integrità

  1. I Collaboratori non utilizzano lo Studio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali.
  2. Ciascun Collaboratore non si avvale della posizione che ricopre nello Studio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni anche di natura privata. Nei rapporti privati, i Collaboratori devono evitare di dichiarare o di lasciare intendere la loro posizione nei casi in cui tale menzione non risponda ad esigenze obiettive.
  3. Ciascun Collaboratore non deve far uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell’attività d’ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.
  4. Ciascun Collaboratore evita di ricevere benefici di ogni genere, che possano essere o apparire tali da influenzarne l’indipendenza di giudizio e l’imparzialità; inoltre non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di chi sia comunque interessato all’attività dello Studio o che intenda entrare in rapporto con lo stesso, ad eccezione di regali di modico valore.
  5. Nel caso in cui riceva pressioni illegittime o gli vengano offerti regali, benefici o altre utilità eccedenti un modico valore, ciascun Collaboratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al titolare dello Studio.

Art. 5 – Norme particolari

  1. Fuori dell’ordinario procedimento di assegnazione delle pratiche, ciascun Collaboratore non sollecita né riceve comunicazioni a lui destinate, né invia missive non autorizzate.
  2. I Collaboratori partecipano ai soli incontri e riunioni, anche informali, rilevanti per l’attività d’ufficio cui siano autorizzato a prendere parte; evitano inoltre contatti non autorizzati con destinatari anche indiretti dell’attività dello Studio o con chi fornisca o intenda fornire beni o servizi allo Studio.
  3. La partecipazione di Collaboratori a convegni, seminari e dibattiti è autorizzata sulla base dei criteri di trasparenza, competenza, opportunità e rotazione, previa dichiarazione circa l’ammontare dell’eventuale rimborso, gettone o compenso percepito a qualunque titolo, ovvero in merito alla fruizione di particolari benefici.

Art. 6 – Conflitto d’interessi

  1. Ciascun Collaboratore si adopera per prevenire situazioni di conflitto d’interessi con lo Studio e informa i titolari in merito agli eventuali interessi, anche di natura economica, che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado o i soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza; si astiene in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tale conflitto, e fornisce ai titolari dello Studio ogni ulteriore informazione richiesta.
  2. Ciascun Collaboratore deve astenersi dal partecipare, per un periodo di almeno due anni, alla trattazione di questioni che possano coinvolgere interessi di propri precedenti soci in affari ovvero, fuori dei casi in cui è autorizzato, di precedenti datori di lavoro.
  3. Ciascun Collaboratore si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o nei quali, anche in ragione di una grave inimicizia, la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell’imparzialità dello Studio.
  4. Ciascun Collaboratore informa tempestivamente i titolari dello Studio degli eventuali contatti avviati, ai fini dell’assunzione di incarichi o di attività esterni allo Studio, con tutti coloro che siano interessati, anche solo potenzialmente, all’attività dello Studio.
  5. Il presente Codice impegna ciascun Collaboratore che cessi di prestare servizio presso lo Studio a non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con lo Studio per un periodo di almeno due anni.

Art. 7 – Riservatezza

  1. Ciascun Collaboratore rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti. Il Collaboratore osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.
  2. In particolare, il Collaboratore non deve fornire informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso lo Studio e non deve rilasciare informazioni relative ad atti stipulati o da stipulare.
  3. I Collaboratori consultano i soli atti e fascicoli ai quali siano autorizzati ad accedere e ne fanno un uso conforme ai doveri d’ufficio, consentendone l’accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nello Studio.
  4. Ciascun Collaboratore previene l’eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie.

Art. 8 – Rapporti con la stampa

  1. Ciascun Collaboratore non intrattiene rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione e si astiene da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere sull’immagine dello Studio; qualora sia richiesto di fornire chiarimenti o informazioni da parte degli organi di stampa o da altri mezzi di informazione, si dovrà riservare dandone tempestiva notizia al titolare dello Studio.

Art. 9 – Attività collaterali

  1. Ciascun Collaboratore informa il titolare dello Studio degli eventuali scritti ed articoli che intenda pubblicare nelle materie di competenza dello Studio.
  2. Ciascun Collaboratore non presta altre attività di lavoro subordinato o autonomo anche di consulenza in materie connesse con quelle di competenza dello Studio, né svolge ulteriori attività esterne che contrastino con i suoi doveri o che incidano sul corretto svolgimento dei compiti d’ufficio.

Art. 10 – Aggiornamenti del Codice

  1. Il presente Codice può essere aggiornato sulla base della legislazione e dei principi deontologici sopravvenuti nonché sulla base dell’esperienza acquisita nel tempo.