Protezione patrimoni

Rientrano in tale categoria tutti gli atti stipulati a tutela della famiglia, a condizione che non abbiano quale unico scopo quello di sottrarre uno o più beni alla disponibilità di eventuali creditori. si pensi al fondo patrimoniale (art.167 e seguenti Codice Civile), ovvero al trust.

Il trust, a seconda delle situazioni che possono suggerirlo può essere di vari tipi, di cui si citano solo alcuni: il trust successorio o mortis causa, il trust di famiglia, il trust immobiliare, il trust commerciale, il trust di scopo.

In tutte le ipotesi di costituzione di un patrimonio separato, che si tratti di fondo patrimoniale ovvero di trust, tra i compiti essenziali del notaio vi sarà quello di indagare con grande attenzione e profondità la volontà delle parti, allo scopo di evitare la costituzione di istituti giuridici finalizzati all’elusione quando non addirittura al pregiudizio dei creditori, con tutti i rischi connessi alla configurazione della fattispecie dell’interposizione fittizia di persona, e con le conseguenti responsabilità.