L’Agenzia delle Entrate ha affermato il principio secondo cui è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa” per il contribuente che sia già proprietario di un’abitazione, acquistata con il medesimo beneficio fiscale, nel caso in cui vi sia una “oggettiva ed assoluta inidoneità dell’immobile pre-posseduto, indipendente dalla volontà del contribuente”.
La medesima posizione era già stata sostenuta dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 1° agosto 2017, n. 107/E/17, concernente un’ipotesi di immobile dichiarato inagibile a seguito di un evento sismico, e nella risposta ad interpello n. 956-2920 del 2021 per il caso di incendio, nelle quali si autorizzava il riacquisto con le agevolazioni in esame in presenza di un “impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato, che abbia comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative”.
In accordo con tale prassi, nel caso di un immobile acquistato, fruendo dell’agevolazione prima casa, che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 253 del Codice di Procedura Penale e conseguente dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente, è possibile beneficiare dell’agevolazione in oggetto per l’acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile pre posseduto, indisponibile per il proprietario.
Tale oggettiva ed assoluta inidoneità dell’immobile prima posseduto, risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente, conduce a ritenere che fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile già posseduto si potrà beneficiare dell’agevolazione prima casa per l’acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.