Contratti di rete
Il contratto di rete è disciplinato dall’art.3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies della Legge n.33/2009, così come modificata dal D.L. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010.
La rete di imprese è uno strumento giuridico ed economico di cooperazione fra imprese, che si impegnano a collaborare al fine di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità di innovazione e la competitività sul mercato.
Sinergia
La sinergia tra le imprese retiste consente di:
- affrontare al meglio il mercato;
- ampliare l’offerta;
- dividerei costi
- accedere a finanziamenti e contributi a conto perduto;
- partecipare a gare per l’affidamento in ambito pubblico o privato, sfruttando la forza della rete.
In estrema sintesi, le reti si suddividono in due tipologie: rete-contratto e rete-soggetto.
RETE CONTRATTO.
È Priva di soggettività giuridica ed il soggetto esecutore non ha la rappresentanza delle imprese aderenti. Dispone di codice fiscale e non di Partita IVA, sono facoltativi l’organo comune, il fondo sociale, la denominazione e la sede (in caso di fondo comune queste ultime due divengono obbligatorie).
RETE SOGGETTO.
E’ dotata di soggettività giuridica, per cui l’organo amministrativo ha la rappresentanza delle imprese aderenti: Dispone di codice fiscale e di partita IVA, sono obbligatori l’organo comune, il fondo sociale, la denominazione e la sede.
Se è vero che l’atto pubblico non viene richiesto ad substantiam, essendo ammesso anche l’atto firmato digitalmente (firma digitale, o firma elettronica autenticata) e l’atto redatto in conformità al modello tipizzato e firmato digitalmente, è altrettanto vero che le problematiche legate all’individuazione delle parti e dei comparenti, in particolare ai loro poteri di firma, e la necessità sempre più sentita di dotare le reti di uno Statuto che regolamenti la vita delle Reti (in particolare, ma non solo, le reti soggetto), hanno progressivamente reso la presenza del Notaio quasi indispensabile nella fase costitutiva.
In particolare, appare essenziale la presenza del notaio nella redazione del programma di rete, delle clausole di recesso e di esclusione, nell’inserimento di clausole volte a prevedere l’adesione di nuovi retisti, nella stesura delle clausole relative al funzionamento ed ai quorum costitutivi e deliberativi dell’organo assembleare e di quello rappresentativo; e così via.
Quello del contratto di rete appare come un mondo in continua evoluzione e sviluppo, soprattutto nel periodo attuale, in cui varie norme di legge – si pensi su tutte alla normativa in tema di eco bonus e sisma bonus – suggeriscono alle imprese l’opportunità di aggregarsi, al fine di migliorare la propria competitività e fornire risposte esaurienti alle richieste del mercato.