L’IMU su una seconda casa è dovuto se l’immobile è venduto con atto notarile con riserva di proprietà?
L’art. 1523 c.c. prevede la possibilità di vendita con “riserva di proprietà” dove, il compratore, diventerà proprietario della cosa solo successivamente al pagamento dell’ultima rata del prezzo di vendita concordato. L’art. 13, comma 2 del Decreto Legge 601/2011 prevede che il presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile mentre l’art. 9, comma 1 del Decreto Legislativo 23/2011, sottolinea che è il soggetto passivo IMU colui che è proprietario dell’immobile o colui che è titolare di un diritto reale sullo stesso.
Nonostante sia possibile avere dubbi circa l’effettivo soggetto che dovrà provvedere al pagamento dell’IMU in caso di vendita con “riserva di proprietà”, legati in particolare al trasferimento del possesso dell’immobile, il codice civile chiarisce il campo sancendo che tra il momento della sottoscrizione dell’atto e quello del pagamento dell’ultima rata, la proprietà rimane al venditore e, proprio per questo, sarà lui il soggetto passivo IMU.
Per eventuali riduzioni di imposta, è infine consigliabile verificare la delibera del Comune dove ha sede l’immobile.
(Pmi.it)