Il D.L. Sostegni Bis (D.L. 2021 n. 73), all’articolo 64, commi 6,7, e 8, ha previsto una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa.
Il beneficio è riservato ai giovani con meno di 36 anni i quali hanno un valore dell’Isee non superiore a 40.000 euro annui.
La sussistenza di entrambi i requisiti permette di usufruire, per l’atto di acquisto della prima casa, dell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad Iva, di vedersi riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto.
Inoltre, è prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili oggetto della compravendita.
Oltre all’esenzione dall’imposta sostitutiva, il decreto prevede l’estensione della garanzia concedibile dal fondo pubblico Consap, la quale è elevata all’80% della quota capitale per tutti coloro che:
- rientrano nelle categorie prioritarie,
- hanno un Isee non superiore ai 40 mila euro annui, e
- ottengono un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
Tra le categorie prioritarie rientrano, appunto, i giovani che non abbiano compiuto trentasei anni.
Inoltre, per tali categorie è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero “il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108
La scadenza dell’agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis era fissata al 31 dicembre 2022.
Di seguito un riassunto dei requisiti necessari per poter usufruire del beneficio:
- non aver ancora compiuto 36 anni nell’anno del rogito notarile (non spettano le agevolazioni, ad esempio, se l’atto viene stipulato in data 1 dicembre 2021 ma il soggetto compie 36 anni entro fine dicembre);
- avere un Isee in corso di validità inferiore a 40.000 euro, calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare che precede l’atto (per gli atti stipulati nel 2021, l’Isee sarà quello riferito ai redditi ed al patrimonio del 2019);
- deve trattarsi di “prima casa” ai sensi della Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro).
I presupposti del nuovo Bonus Under 36, dunque, devono considerarsi cumulativi rispetto a quelli già richiesti dalla normativa relativa alle agevolazioni prima casa.
Nel caso di co-acquisto in cui un solo acquirente abbia requisiti richiesti dalla norma in esame, il beneficio troverà applicazione per la sola parte di valore imponibile a lui riferibile, con la conseguenza che la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro quota.
Qualora la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare sia significativamente variata, è consentito far ricorso all’Isee corrente.
Le agevolazioni Under 36 non si applicano al contratto preliminare. Pertanto, nel caso in cui l’imposta proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, il contribuente avrà diritto al rimborso della maggiore imposta versata, mediante la presentazione di una formale istanza entro tre anni del rogito.
Il beneficio, infine, riguarda anche l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.
Si può ancora accedere al bonus prima casa under 36?
Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 e la legge di bilancio 2023 lo ha prorogato per un altro anno.
La legge di conversione del decreto legge 215/2023 (legge 18/2024), in vigore dal 29 febbraio 2024, ha stabilito che le agevolazioni si possono richiedere anche quando, entro il 31 dicembre 2023, è stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, purché l’atto definitivo (anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci) sia stipulato non oltre il 31 dicembre 2024.
Agli acquirenti che hanno stipulato un atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della nuova disposizione (29 febbraio 2024) è concesso un credito d’imposta che potrà essere utilizzato nell’anno 2025.
Questo credito è pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute qualora fossero state applicate le agevolazioni “prima casa under 36”.
Per un’analisi completa dell’agevolazione in oggetto, è possibile consultare al seguente link la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 12/E/2021:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844133/Circolare+12+agevolazioni+under+36_.pdf/963bc74c-e57c-58d0-173a-ed80eac41389
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